Art. 16.

      1. All'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «sono autorizzate ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «istituiscono»;

          b) al comma 3, le parole: «dell'ambito territoriale di caccia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UTG».

 

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