1. All'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sono autorizzate ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «istituiscono»;
b) al comma 3, le parole: «dell'ambito territoriale di caccia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UTG».